Statuto Comitato Regionale Notarile Toscano approvato il 30/01/2021
1) COLLEGI NOTARILI ADERENTI
Fra i Collegi Notarili di Arezzo, Firenze, Pistoia e Prato, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Siena e Montepulciano, Massa è costituito il COMITATO REGIONALE NOTARILE TOSCANO.
2) SEDE
Il Comitato ha sede in Firenze presso il locale Consiglio Notarile.
3) SCOPI
Il Comitato ha gli scopi di:
a) rappresentare la categoria notarile nei confronti degli organi della Regione Toscana e degli altri Enti territoriali della Toscana, degli Enti pubblici e privati che hanno sede od operano in Toscana;
b) prestare agli Organi Regionali ed agli Enti locali la propria attività consultiva ed operativa in tutti i campi aventi attinenza con il Notariato;
c) affiancare e rafforzare le Organizzazioni del Notariato nella Regione, al fine di conseguire una maggiore e più efficace tutela dei diritti e degli interessi del Notariato stesso;
d) studiare e trattare argomenti e problemi specifici del Notariato Toscano e trasmettere le relative conclusioni ed istanze al Consiglio Nazionale del Notariato e ad ogni competente Autorità Regionale e Nazionale;
e) promuovere ed organizzare manifestazioni e iniziative culturali, nonché convegni, favorire lo sviluppo di Scuole di Notariato nella Regione;
f) svolgere ogni e qualsiasi attività, anche se sopra non specificata, nella quale il Notariato Toscano sia direttamente o indirettamente interessato;
g) supportare le iniziative dei singoli Consigli Notarili in tutte le materie che rivestano un interesse generale nei rapporti con i Pubblici Uffici, gli Enti territoriali, l'autorità giudiziaria e con gli altri ordini professionali;
h) rappresentare le istanze del Notariato Toscano in altri Comitati, anche interprofessionali, ed in altri organismi di rilevanza regionale ed interregionale;
i) supportare i singoli Consigli Notarili fornendo assistenza nell’adempimento delle loro incombenze istituzionali.
4) DOVERI COLLEGI ADERENTI
I Collegi aderenti sono impegnati a dare ogni loro più ampia collaborazione per il buon funzionamento del Comitato ed a fare tutto quanto in loro potere affinché le sue deliberazioni abbiano integrale esecuzione, conseguano i risultati voluti e vengano osservate da tutti i notai dei rispettivi Distretti.
5) COMPOSIZIONE - DURATA - DECADENZA
Il Comitato Regionale Notarile Toscano è composto:
a) dai rappresentanti della Toscana in carica nel Consiglio Nazionale del Notariato e nella Cassa Nazionale del Notariato, per tutta la durata del rispettivo mandato. Essi vengono automaticamente sostituiti da coloro che siano stati eletti in loro vece;
b) dai Presidenti in carica dei Consigli Notarili Distrettuali dei Collegi aderenti al Comitato per tutta la durata del rispettivo mandato. Essi vengono automaticamente sostituiti da coloro che siano stati eletti in loro vece e, in caso di impedimento, sono sostituiti dai rispettivi consiglieri anziani;
c) da due componenti da scegliersi fra i notai esercenti nei rispettivi distretti, per ogni collegio aderente, uno dei quali eletto dal Consiglio Notarile, anche al di fuori dei suoi componenti, ed uno eletto dall'assemblea distrettuale.
Per i Distretti Riuniti di La Spezia e Massa i componenti di cui alla lettera c) saranno eletti con le seguenti modalità:
- uno dal Consiglio Notarile da scegliersi fra i Notai in esercizio in sedi notarili della Provincia di Massa Carrara;
- uno da apposita Assemblea costituita soltanto dai Notai in esercizio in sedi notarili della Provincia di Massa Carrara da scegliersi fra essi stessi.
Nel prosieguo i componenti di cui alla lettera c) saranno indicati anche come "componenti elettivi".
I componenti elettivi durano in carica tre anni dalla nomina.
Nessun componente elettivo può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
A tal fine non viene computato come mandato il mandato espletato quale sostituto di altro componente, qualora il mandato medesimo (in cui il sostituto è subentrato) sia stato inferiore come durata alla metà della durata originaria del mandato.
I componenti elettivi che non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificare un legittimo impedimento, decadono dalla carica.
Nel caso in cui uno dei componenti elettivi debba essere sostituito, il nuovo componente durerà in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito.
6) ORGANI
Il Comitato elegge ogni 2 (due) anni fra i suoi componenti elettivi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
In ogni caso il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere cessano comunque dalla carica al venir meno della loro appartenenza al Comitato.
Al voto possono partecipare solo i componenti elettivi; non hanno quindi diritto di voto i componenti di cui alle categorie a) e b) dell'articolo 5 che precede.
Ai componenti del Comitato, anche se investiti delle predette cariche, non spetta alcun compenso.
7) RIUNIONI - CONVOCAZIONE
Il Comitato si riunisce di regola ogni mese e comunque ogni qualvolta ne facciano richiesta i componenti di almeno due diversi collegi Notarili.
La convocazione avviene mediante avviso da spedire a tutti i componenti a mezzo email almeno dieci giorni prima della riunione.
Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
Possono essere invitati alle singole riunioni del Comitato e senza diritto di voto, i Notai in esercizio che abbiano ricoperto la carica di membri del Consiglio Nazionale del Notariato o della Cassa Nazionale del Notariato in rappresentanza della Toscana; ed altri Notai la cui presenza è ritenuta utile in relazione alle attività del Comitato.
La riunione è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente; mancando anche quest'ultimo presiederà il membro presente più anziano nella carica.
Le riunioni del comitato si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza.
8) QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO
Le riunioni del Comitato sono validamente costituite quando sia rappresentata la maggioranza dei Distretti Notarili per mezzo dei suoi componenti elettivi.
Non sono quindi computati ai fini della determinazione del quorum costitutivo i componenti di cui alle categorie a) e b) dell'articolo 5 che precede.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi dai componenti elettivi presenti in assemblea.
Non hanno quindi diritto di voto i componenti di cui alle categorie a) e b) dell'articolo 5 che precede.
Tutti i componenti devono intervenire personalmente; non è quindi ammessa la delega.
9) FUNZIONI DEGLI ORGANI
9.1. Il Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente:
- ha la rappresentanza legale del Comitato e la firma di fronte ai terzi ed in giudizio.
- convoca e dirige le adunanze consiliari;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari;
- esplica l'attività ordinaria.
9.2. Al Tesoriere del Consiglio Direttivo compete:
- la tenuta della contabilità dell'Associazione nonché la conservazione di ogni documento contabile;
- la custodia dei fondi sociali;
- la predisposizione dei mandati di pagamento;
- la riscossione delle quote associative.
9.3. Al Vicepresidente del Consiglio Direttivo competono le stesse attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
9.4. Al Segretario del Consiglio Direttivo compete:
- la redazione dei verbali dell'assemblea e delle sedute consiliari;
- la tenuta della corrispondenza, dei libri e dell'Albo degli associati;
- la custodia di tutta la documentazione non contabile.
10) MODIFICHE ALLO STATUTO
Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dai singoli componenti il Comitato e dai Collegi Notarili aderenti e debbono essere approvate dal Comitato a maggioranza assoluta dei suoi componenti elettivi.
Una volta ottenuta l'approvazione del Comitato la proposta di modifica dovrà essere inoltrata, per l'approvazione definitiva, a tutti i Collegi Notarili aderenti al Comitato e si intenderà definitivamente approvata con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Collegi Notarili aderenti da esprimersi entro quattro mesi dalla ricezione della proposta.
Decorso tale termine, senza che sia stata raggiunta la maggioranza richiesta, la proposta di modifica si intenderà non accolta.
11) SPESE DI FUNZIONAMENTO
Alle spese di funzionamento del Comitato provvederanno i Consigli Notarili aderenti, con contributi annuali proporzionali all'ammontare complessivo degli onorari percepiti dai Notai dei rispettivi Distretti nell'ultimo anno di cui si abbiano i dati definitivi, nella misura e alle scadenze stabilite annualmente dal Comitato in sede di approvazione del conto preventivo.
Il Contributo delle spese per il funzionamento del Comitato sarà commisurato e ripartito fra i Notai esercenti con sede nella Provincia di Massa Carrara, secondo i criteri indicati nel presente articolo.
12) ESERCIZI
Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio saranno predisposti, a cura del Tesoriere, il rendiconto della gestione e le previsioni di spesa per l'esercizio seguente. Gli stessi saranno sottoposti all'approvazione del Comitato entro il 31 gennaio ed inviati per notizia ai Consigli Notarili dei Collegi aderenti.